Art. 3.
(Servizio di sorveglianza e di salvataggio).

      1. Ogni postazione di cui all'articolo 2 deve essere presidiata durante l'orario di apertura della piscina da un assistente ai bagnanti, con lo specifico ed unico incarico della sorveglianza e del salvataggio dei bagnanti.
      2. Per ogni vasca, al servizio di salvataggio devono essere comunque addetti un numero minimo di assistenti ai bagnanti pari al numero delle postazioni più uno, per turno di lavoro mattutino, e altrettanti per turno di lavoro pomeridiano.
      3. Gli assistenti ai bagnanti di cui al presente articolo devono essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla Federazione italiana nuoto.